Novità in tema di fusione di immobili e agevolazioni prima casa. Con la sentenza n. 725, la Ctr Marche ha stabilito che i benefici per l'acquisto della prima abitazione possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari, purché destinate dall'acquirente, nel loro insieme, a costituire un'unica unità abitativa. Attenzione però, il bene che risulta dalla fusione di immobili deve rientrare - per superficie, numero dei vani e altre caratteristiche specificate dalla legge - nella tipologia degli alloggi non di lusso.
Nell'esaminare il caso, Fisco Oggi ha spiegato che la Ctr ha sottolineato che, per quanto riguarda l'accorpamento catastale dell'unità immobiliare acquistata con quella già posseduta, "viene in rilievo la normativa in tema di agevolazioni prima casa", la quale "prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini dell'imposta di registro del 3% per i trasferimenti che hanno per oggetto case di abitazione non di lusso, ove ricorrano determinate condizioni, indicate nella nota 2-bis contenuta nella stessa tabella".
La Ctr ha poi chiarito che spetta al contribuente "che invoca la concessione del beneficio l'onere di avere assolto a quanto su di lui incombente, vale a dire procedere anche catastalmente all'accorpamento delle due unità immobiliari, in quanto, in mancanza di tale adempimento, si avrebbe l'ipotesi di un soggetto proprietario di altra casa di abitazione acquistata con l'agevolazione, che, pertanto, non ha diritto di usufruirne nuovamente".
E ha precisato che solo con "la comunicazione di variazione per fusione effettuata al Catasto può dirsi oggettivamente individuata la definitiva sistemazione dell'immobile e si realizza il presupposto che consente all'ufficio di esercitare i poteri di controllo; solo con l'effettivo accorpamento degli immobili, poi, si viene a realizzare quella condizione indicata nell'atto notarile che sta alla base della concessione dell'agevolazione relativa alla prima casa".
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